Accordo

Art. 37

DIRITTO DEI MEMBRI DI RITIRARSI

In vigore dal 27 feb 1991
DIRITTO DEI MEMBRI DI RITIRARSI 1. Ciascun membro può ritirarsi dalla Banca in qualsiasi momento invitando alla Banca, presso la sua sede principale, una notifica scritta. 2. Il ritiro di un membro diviene effettivo, e la sua partecipazione cessa, alla data specificata nella notifica, ma in ogni caso non prima di sei mesi dal momento in cui la notifica è stata ricevuta dalla Banca. Tuttavia, in qualsiasi momento prima che il ritiro diventi effettivo, il membro può notificare per iscritto la cancellazione della propria notifica relativa all'intenzione di ritirarsi.
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