Accordo

Art. 41

CESSAZIONE DELLE OPERAZIONI

In vigore dal 27 feb 1991
CESSAZIONE DELLE OPERAZIONI La Banca può cessare le operazioni con una decisione adottata da almeno due terzi dei Governatori che rappresentano almeno tre quarti del potere di voto totale dei membri. Dopo tale cessazione la Banca pone fine immediatamente a tutte le attività, salvo quelle inerenti all'ordinata liquidazione, conservazione e tutela delle proprie attività e regolamento delle proprie obbligazioni.
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urn:nir:stato:legge:1991-02-11;53#art-a-41

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