Art. 34 · DEPOSITARI E CANALI DI COMUNICAZIONE
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Art. 34

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DEPOSITARI E CANALI DI COMUNICAZIONE

In vigore dal 27 feb 1991
DEPOSITARI E CANALI DI COMUNICAZIONE 1. Ciascun membro designa la propria banca centrale, o altro istituto che può essere concordato con la Banca, come depositario della sua divisa e di altre attività della Banca. 2. Ciascun membro designa un ente ufficiale appropriato con il quale la banca può comunicare in relazione a qualsiasi questione connessa al presente Statuto.
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urn:nir:stato:legge:1991-02-11;53#art-a-34