Art. 7

LEGGE 15 gennaio 1991, n. 14

In vigore dal 1 feb 1991
1. All'articolo 140 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "La percentuale relativa ai crediti derivanti da decreti penali di condanna emessi dal giudice delle indagini preliminari presso la pretura circondariale spetta alla sezione distaccata che ne ha curato il recupero". Nota all': - Il testo dell'art. 140 del D.P.R. n. 1229/1959 (Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari), come modificato dalla presente legge, è il seguente: "Art. 140. - L'importo dei diritti e delle indennità recuperati, trasmesso dall'ufficio del registro deve essere ripartito insieme con gli altri proventi riscossi nel mese; la percentuale di cui all'art. 122, n. 2, spetta all'ufficiale giudiziario che presti effettivo servizio nell'ultimo giorno del bimestre a cui si riferisce la percentuale stessa. L'ufficiale giudiziario applicato ad altro ufficio a norma dell'art. 32, ha diritto a percepire la suddetta percentuale soltanto nell'ufficio nel quale egli presti effettivo servizio; qualora presti servizio contemporaneo in più uffici, ha diritto a cumulare la stessa percentuale liquidata nei diversi uffici. La percentuale relativa ai crediti derivanti da decreti penali di condanna emessi dal giudice delle indagini preliminari presso la pretura circondariale spetta alla sezione distaccata che ne ha curato il recupero".
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