Art. 5

LEGGE 15 gennaio 1991, n. 14

In vigore dal 1 feb 1991
1. L'articolo 132 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Art. 132. - 1. All'ufficiale giudiziario che accompagna il magistrato o il cancelliere per assistenza ad atti di ufficio spetta, oltre all'eventuale indennità di missione, determinata ai sensi dell'articolo 32, ultimo comma, se dovuta, un diritto di importo pari a L. 1.000 per ogni ora o frazione di ora superiore a trenta minuti primi e in ragione del tempo impiegato nella redazione degli atti ai quali assiste".
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