Art. 2

LEGGE 15 gennaio 1991, n. 14

In vigore dal 1 feb 1991
1. L'articolo 123 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Art. 123. - 1. Costituiscono proventi dell'ufficiale giudiziario: a) il diritto di notificazione; b) il diritto di esecuzione; c) il diritto di protesto cambiario; d) il diritto di assistenza ad atti di ufficio del magistrato o del cancelliere".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1991-01-15;14#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo