Art. 3

LEGGE 15 gennaio 1991, n. 14

In vigore dal 1 feb 1991
1. L'articolo 128 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Art. 128. - 1. Per la notificazione degli atti è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto unico nella seguente misura: a) per gli atti aventi fino a due destinatari . . . . . . . . . . . . . . . . . . .L. 5.000 b) per gli atti aventi da tre a sei destinatari . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." 15.000 c) per gli atti aventi oltre i sei destinatari . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." 24.000".
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