Art. 12

LEGGE 15 gennaio 1991, n. 14

In vigore dal 1 feb 1991
1. Sono abrogati gli articoli 124, 125, 126, 127, 131 e 132- bis dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni.
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