Art. 13
LEGGE 15 gennaio 1991, n. 14
In vigore dal 1 feb 1991
1. Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione dell', pari a lire 28 miliardi, si provvede esclusivamente mediante e nei limiti del gettito derivante dalla forfetizzazione e rivalutazione dei diritti così come prevista dagli , con esclusione di qualsiasi onere a carico del bilancio dello Stato.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 15 gennaio 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
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