Convenzione
Art. 28
Membri delle missioni diplomatiche o permanenti e degli uffici consolari
In vigore dal 16 nov 1990
Membri delle missioni diplomatiche o permanenti e degli
uffici consolari
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri delle missioni diplomatiche o permanenti o degli uffici consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1990-11-05;329#art-c-28