Convenzione
Art. 31
Denuncia
In vigore dal 16 nov 1990
Denuncia
La presente Convenzione rimarrà in vigore fino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione, per via diplomatica, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In tal caso, la Convenzione cesserà di avere effetto:
(a) nel Regno Unito:
(i) con riferimento sul reddito e all'imposta sugli utili di capitale, per ciascun anno di accertamento che inizia il, o successivamente al, 6 aprile dell'anno solare successivo a quello della notifica;
(ii) con riferimento all'imposta sulle società, per ciascun anno finanziario che inizia il, o successivamente al, 1o aprile dell'anno solare successivo a quello della notifica;
(iii) con riferimento all'imposta sul reddito derivante dal petrolio, per ciascun periodo d'imposta che inizia il, o successivamente al, 1o gennaio dell'anno solare successivo a quello della notifica;
(b) in Italia:
con riferimento ai redditi imponibili per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1o gennaio dell'anno successivo a quello della notifica.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatta a Pallanza il 21 ottobre 1988 in duplice esemplare, in lingua italiana ed inglese, entrambi i testi aventi eguale valore.
Per il Governo della Per il Governo del Regno
Repubblica italiana Unito di Gran Bretagna e
d'Irlanda del Nord
Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1990-11-05;329#art-c-31