Convenzione

Art. 30

Entrata in vigore

In vigore dal 16 nov 1990
Entrata in vigore La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati non appena possibile. La presente Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo la data dello scambio degli strumenti di ratifica ed avrà quindi effetto: (a) nel Regno Unito: (i) con riferimento all'imposta sul reddito ed alla imposta sugli utili di capitale, per ciascun anno d'accertamento che inizia il, o successivamente al, 6 aprile dell'anno solare successivo a quello in cui ha avuto lo scambio degli strumenti di ratifica; (ii) con riferimento all'imposta sulle società, per ciascun anno finanziario che inizia il, o successivamente al, 1 aprile dell'anno solare successivo a quello in cui ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica; (iii) con riferimento all'imposta sul reddito derivante dal petrolio, per ciascun periodo d'imposta che inizia il, o successivamente al, 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica; (b) in Italia: con riferimento ai redditi imponibili per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica. La vigente Convenzione per evitare le doppie imposizioni ed impedire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito firmata a Londra il 4 luglio 1960, ed il Protocollo che modifica tale Convenzione, firmato a Londra il 28 aprile 1969, sono abrogati e cessano di avere effetto con riferimento alle imposte cui si applica la presente Convenzione conformemente alle disposizioni del paragrafo del presente articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:legge:1990-11-05;329#art-c-30

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