Convenzione

Art. 23

Disposizioni varie applicabili a talune attività di alto mare

In vigore dal 16 nov 1990
Disposizioni varie applicabili a talune attività di alto mare Le disposizioni del presente articolo si applicano nonostante ogni altra disposizione della presente Convenzione. Ai fini del presente articolo il termine "attività di alto mare" (offshore activities) designa le attività svolte in alto mare (offshore) connesse alla esplorazione ed allo sfruttamento del fondo e del sottosuolo marino e delle loro risorse naturali situati in uno Stato contraente. Se un'impresa di uno Stato contraente svolge attività di alto mare nell'altro Stato contraente, si considera che essa esecita la propria attività in detto altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Le disposizioni del paragrafo del presente articolo non si applicano se le attività di alto mare sono svolte nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 30 giorni nell'arco di 12 mesi. Ai fni del presente paragrafo: (a) se un'impresa che svolge attività di alto mare nell'altro Stato è associata ad un'altra impresa che vi svolge attività sostanzialmente analoghe, si considera che la prima impresa svolga tutte le attività esercitate dalla seconda impresa, fatta eccezione del caso in cui dette attività siano esercitate contestualmente come proprie attività; (b) si considera che un'impresa è associata ad un'altra impresa se una di esse partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale dell'altra oppure se le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di entrambe le imprese. Se un residente di uno Stato contraente svolge attività di alto mare nell'altro Stato contraente consistenti nell'esercizio di una libera professione o di altre attività di carattere indipendente, si considera che tale residente eserciti dette attività con una base fissa nell'altro Stato contraente. Tuttavia, il presente paragrafo non si applica se le attività in questione sono svolte nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 30 giorni nell'arco di 12 mesi. I salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato cotraente riceve in corrispettivo di una attività dipendente connessa con attività di alto mare nell'altro Stato contraente sono imponibili in questo altro Stato se l'attività dipendente è svolta in alto mare in detto altro Stato. Tuttavia, il presente paragrafo non si applica se l'attività dipendente è svolta nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi che non oltrepassano 30 giorni nell'arco di 12 mesi.
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urn:nir:stato:legge:1990-11-05;329#art-c-23

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Disposizioni varie applicabili a talune attività di alto mare (Art. 23 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con scambio di note, fatta a Pallanza il 21 ottobre 1988.) — Testo vigente | Portale Normativo