Convenzione
Art. 19
Funzioni pubbliche
In vigore dal 16 nov 1990
Funzioni pubbliche
(a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale ad una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.
(b) Nononstante le disposizioni del sub-paragrafo (a) del presente articolo, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato ed il beneficiario sia un residente di tale altro Stato che:
(i) abbia la nazionalità di detto Stato senza avere la nazionalità del detto primo Stato; o
(ii) senza avere la nazionalità del detto primo Stato, non sia divenuto residente di detto altro Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
(a) Le pensioni corrisposte da, o con fondi costituiti da, uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.
(b) Nonostante le disposizioni del sub-paragrafo (a) del presente articolo, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità.
Le disposizioni degli della presente Convenzione, si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.
Storico versioni
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