Convenzione

Art. 19

Funzioni pubbliche

In vigore dal 16 nov 1990
Funzioni pubbliche (a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale ad una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato. (b) Nononstante le disposizioni del sub-paragrafo (a) del presente articolo, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato ed il beneficiario sia un residente di tale altro Stato che: (i) abbia la nazionalità di detto Stato senza avere la nazionalità del detto primo Stato; o (ii) senza avere la nazionalità del detto primo Stato, non sia divenuto residente di detto altro Stato al solo scopo di rendervi i servizi. (a) Le pensioni corrisposte da, o con fondi costituiti da, uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato. (b) Nonostante le disposizioni del sub-paragrafo (a) del presente articolo, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità. Le disposizioni degli della presente Convenzione, si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.
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Funzioni pubbliche (Art. 19 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con scambio di note, fatta a Pallanza il 21 ottobre 1988.) — Testo vigente | Portale Normativo