Convenzione

Art. 15

Lavoro subordinato

In vigore dal 16 nov 1990
Lavoro subordinato Salve le disposizioni degli della presente Convenzione, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di una attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imonibili in questo altro Stato. Nonostante le disposizioni del paragrafo del presente articolo, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di una attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: (a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso di un qualsiasi anno fiscale; e (b) le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato; e (c) l'onere delle remunierazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base che il datore di lavoro ha nell'altro Stato. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni relative a lavoro subordinato svolto a bordo di navi o d aeromobili impiegati in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1990-11-05;329#art-c-15

In sintesi

In via generale, i salari e le remunerazioni per lavoro subordinato percepiti da un residente di uno Stato sono tassati solo in tale Stato, salvo che l'attività lavorativa sia svolta nell'altro Stato contraente. Tuttavia, la tassazione resta esclusiva nel Paese di residenza del lavoratore se il soggiorno nell'altro Stato non supera i 183 giorni nell'anno fiscale, il datore di lavoro non risiede nell'altro Stato e l'onere economico non grava su una stabile organizzazione o base fissa ivi situata. Infine, per il lavoro subordinato svolto a bordo di navi o aeromobili in traffico internazionale, la tassazione spetta allo Stato in cui ha sede la direzione effettiva dell'impresa.

Perché esiste questa norma

La norma mira a stabilire i criteri di ripartizione della potestà impositiva tra i due Stati per i redditi da lavoro dipendente, evitando doppie imposizioni fiscali.

A chi si applica

Si applica ai lavoratori residenti in uno dei due Stati contraenti che svolgono lavoro subordinato (inclusi i lavoratori a bordo di mezzi in traffico internazionale) e ai rispettivi datori di lavoro.

Esempio pratico

Un lavoratore residente in uno Stato contraente si reca per 60 giorni nell'altro Stato per svolgere la propria attività lavorativa per conto del suo datore di lavoro, non residente in quest'ultimo Stato e senza stabili organizzazioni locali. In tale situazione, il reddito da lavoro percepito continua a essere tassato esclusivamente nello Stato di residenza del lavoratore.

Domande frequenti

Cosa succede se il lavoratore svolge la propria attività dipendente nell'altro Stato per meno di 183 giorni?Il reddito resta imponibile esclusivamente nello Stato di residenza del lavoratore, a condizione che il datore di lavoro non sia residente nell'altro Stato e che le remunerazioni non siano a carico di una stabile organizzazione o base fissa situata in tale altro Stato.
Dove viene tassato il lavoro subordinato prestato su navi o aeromobili in traffico internazionale?Le relative remunerazioni sono imponibili nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
Qual è la regola generale di tassazione per il lavoro subordinato svolto interamente nel proprio Stato di residenza?I salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nello Stato di residenza del lavoratore.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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