Convenzione
Art. 15
Lavoro subordinato
In vigore dal 16 nov 1990
Lavoro subordinato
Salve le disposizioni degli della presente Convenzione, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di una attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imonibili in questo altro Stato.
Nonostante le disposizioni del paragrafo del presente articolo, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di una attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
(a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso di un qualsiasi anno fiscale;
e
(b) le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato; e
(c) l'onere delle remunierazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni relative a lavoro subordinato svolto a bordo di navi o d aeromobili impiegati in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1990-11-05;329#art-c-15