Art. 15
Lavoro subordinato
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1990-11-05;329#art-c-15
Lavoro subordinato
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In via generale, i salari e le remunerazioni per lavoro subordinato percepiti da un residente di uno Stato sono tassati solo in tale Stato, salvo che l'attività lavorativa sia svolta nell'altro Stato contraente. Tuttavia, la tassazione resta esclusiva nel Paese di residenza del lavoratore se il soggiorno nell'altro Stato non supera i 183 giorni nell'anno fiscale, il datore di lavoro non risiede nell'altro Stato e l'onere economico non grava su una stabile organizzazione o base fissa ivi situata. Infine, per il lavoro subordinato svolto a bordo di navi o aeromobili in traffico internazionale, la tassazione spetta allo Stato in cui ha sede la direzione effettiva dell'impresa.
La norma mira a stabilire i criteri di ripartizione della potestà impositiva tra i due Stati per i redditi da lavoro dipendente, evitando doppie imposizioni fiscali.
Si applica ai lavoratori residenti in uno dei due Stati contraenti che svolgono lavoro subordinato (inclusi i lavoratori a bordo di mezzi in traffico internazionale) e ai rispettivi datori di lavoro.
Un lavoratore residente in uno Stato contraente si reca per 60 giorni nell'altro Stato per svolgere la propria attività lavorativa per conto del suo datore di lavoro, non residente in quest'ultimo Stato e senza stabili organizzazioni locali. In tale situazione, il reddito da lavoro percepito continua a essere tassato esclusivamente nello Stato di residenza del lavoratore.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.