Convenzione
Art. 21
Studenti e apprendisti
In vigore dal 16 nov 1990
Studenti e apprendisti
Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di soggiornare in uno Stato contraente, un residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto primo Stato a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di questo Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1990-11-05;329#art-c-21