Convenzione

Art. 21

Studenti e apprendisti

In vigore dal 16 nov 1990
Studenti e apprendisti Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di soggiornare in uno Stato contraente, un residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto primo Stato a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di questo Stato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1990-11-05;329#art-c-21

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo