Convenzione

Art. 22

Altri redditi

In vigore dal 16 nov 1990
Altri redditi Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualsiasi ne sia la prevenienza, esclusi i redditi derivanti da associazioni commerciali (trusts) o da eredità giacenti nel corso della loro amministrazione, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione, sono imponibili soltanto in detto Stato. Le disposizioni del paragrafo del presente articolo non si applicano ai redditi, diversi da quelli derivanti dai beni immobili definiti nel paragrafo dell' della presente Convenzione, qualora il beneficiario di tali redditi residente di uno Stato contraente eserciti nell'altro Stato contraente sia una attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto od il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
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urn:nir:stato:legge:1990-11-05;329#art-c-22

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Altri redditi (Art. 22 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con scambio di note, fatta a Pallanza il 21 ottobre 1988.) — Testo vigente | Portale Normativo