Art. 28 · Membri delle missioni diplomatiche o permanenti e degli uffici consolari
Convenzione

Art. 28

28 / 31

Membri delle missioni diplomatiche o permanenti e degli uffici consolari

In vigore dal 16 nov 1990
Membri delle missioni diplomatiche o permanenti e degli uffici consolari Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri delle missioni diplomatiche o permanenti o degli uffici consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1990-11-05;329#art-c-28