Art. 8

LEGGE 7 agosto 1990, n. 245

In vigore dal 5 set 1990
Istituzione del Politecnico di Bari 1. È istituito il Politecnico di Bari. Esso è compreso fra le università statali previste dall', secondo comma, n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni. 2. Le facoltà di ingegneria e di architettura dell'Università di Bari sono trasferite, con le relative dotazioni organiche, scientifiche, didattiche e strumentali, al Politecnico di Bari a decorrere dall'anno accademico 1991-1992. Il Politecnico subentra in tutti i rapporti giuridici facenti capo all'Università di Bari relativi al funzionamento delle due facoltà in atto alla data di inizio dell'anno accademico 1991-1992. 3. Il decano del corpo accademico della facoltà di ingegneria cura gli atti preliminari all'avvio del Politecnico e attiva le procedure per la elezione degli organi di governo. Nota all': - Il testo dell', secondo comma, n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, è il seguente: "TITOLO I UNIVERSITÀ E ISTITUTI SUPERIORI Sezione I - ORDINAMENTO Capo I Fini dell'istruzione superiore e istituti nei quali s'impartisce . - L'istruzione superiore ha per fine di promuovere il progresso della scienza e di fornire la cultura scientifica necessaria per l'esercizio degli uffici e delle professioni. Essa è impartita, ai fini e agli effetti previsti dal presente testo unico: 1) nelle regie università e nei regi istituti superiori, indicati nelle annesse tabelle A e B; 2) nelle università e negli istituti superiori liberi".
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