Art. 8
LEGGE 7 agosto 1990, n. 245
In vigore dal 5 set 1990
Istituzione del Politecnico di Bari
1. È istituito il Politecnico di Bari. Esso è compreso fra le università statali previste dall', secondo comma, n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Le facoltà di ingegneria e di architettura dell'Università di Bari sono trasferite, con le relative dotazioni organiche, scientifiche, didattiche e strumentali, al Politecnico di Bari a decorrere dall'anno accademico 1991-1992. Il Politecnico subentra in tutti i rapporti giuridici facenti capo all'Università di Bari relativi al funzionamento delle due facoltà in atto alla data di inizio dell'anno accademico 1991-1992.
3. Il decano del corpo accademico della facoltà di ingegneria cura gli atti preliminari all'avvio del Politecnico e attiva le procedure per la elezione degli organi di governo.
Nota all':
- Il testo dell', secondo comma, n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, è il seguente:
"TITOLO I
UNIVERSITÀ E ISTITUTI SUPERIORI
Sezione I - ORDINAMENTO
Capo I
Fini dell'istruzione superiore e istituti nei quali
s'impartisce
. - L'istruzione superiore ha per fine di promuovere il progresso della scienza e di fornire la cultura scientifica necessaria per l'esercizio degli uffici e delle professioni.
Essa è impartita, ai fini e agli effetti previsti dal presente testo unico:
1) nelle regie università e nei regi istituti superiori, indicati nelle annesse tabelle A e B;
2) nelle università e negli istituti superiori liberi".
Storico versioni
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