Art. 7
LEGGE 7 agosto 1990, n. 245
In vigore dal 5 set 1990
Attuazione del piano quadriennale 1986-1990
1. Le disposizioni di cui agli si applicano anche al piano quadriennale di sviluppo dell'università 1986-1990, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 1989.
2. Per le finalità di cui al comma 1, sono istituite ed attivate, con modifica statutaria, tutte le nuove strutture espressamente previste dal piano di cui al comma 1. Il Politecnico di Bari, la facoltà di magistero presso l'Università di Catania e la II Università di Napoli, sono istituiti con le modalità di cui agli .
3. Le università possono indicare, con delibera del senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione per quanto concerne le risorse necessarie, le priorità nell'attivazione delle strutture e dei corsi previsti nel piano di cui al comma 1.
4. Per la costituzione delle facoltà con corsi attivati alla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 del presente articolo e previste dal piano predetto quali strutture decentrate da altre università si applicano, nel caso in cui alle stesse non siano assegnati almeno cinque professori di ruolo di cui tre di prima fascia, le disposizioni di cui al comma 6 dell'.
Nota all':
- Il D.P.C.M. 12 maggio 1989 reca: "Approvazione del piano di sviluppo dell'Università per gli anni 1986-1990".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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