Art. 11
LEGGE 7 agosto 1990, n. 245
In vigore dal 5 set 1990
Aumento delle dotazioni organiche
1. Per l'attuazione del piano quadriennale di sviluppo dell'università 1986-1990 il Ministro è autorizzato a ripartire e ad assegnare alle università, per le esigenze di funzionamento delle nuove istituzioni, un contingente di posti di personale tecnico e amministrativo e di ricercatore, rispettivamente non superiore a mille e a cinquecento unità. I predetti posti sono recati in aumento alle dotazioni organiche complessive di cui alla tabella B allegata alla legge 29 gennaio 1986, n. 23, e all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il numero dei posti di cui al comma 1, da ripartire tenuto anche conto delle richieste delle singole università, è determinato nel rispetto dell'apposita quota dello stanziamento di parte corrente di bilancio prevista dal comma 1 dell'.
3. Per il funzionamento del Politecnico di Bari l'organico del quadro G della tabella IX allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come sostituito dalla tabella A allegata alla legge 29 gennaio 1986, n. 23, è incrementato di un posto di dirigente superiore e di un posto di primo dirigente.
4. Le procedure per la copertura dei posti di personale di cui ai commi 1 e 3 potranno essere esperite prima della data di attivazione delle nuove istituzioni.
Note all':
- La legge n. 23/1986 reca: "Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle università".
- Il testo dell'art. 30 del citato D.P.R. n. 382/80, e successive modificazioni e integrazioni, è il seguente:
"CAPO V
Ricercatori universitari
Art. 30 (Dotazione organica del ruolo dei ricercatori).
- La dotazione organica del ruolo dei ricercatori universitari è di 16.000 posti, di cui 4.000 da assegnare per concorsi liberi. Di questi ultimi 2.000 saranno messi a concorso entro l'anno accademico 1980-81; i restanti 2.000 entro gli anni accademici 1981-82 e 1982-83.
I posti destinati a concorso libero sono ripartiti fra le facoltà delle varie università secondo criteri di programmazione che tengano conto delle esigenze funzionali dei corsi di laurea delle facoltà stesse, nonchè dei posti assegnati in seguito ai giudizi di idoneità ove espletati. La ripartizione è effettuata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale.
Nella prima tornata concorsuale, in sede di ripartizione dei posti di ricercatori da mettere a concorso libero per facoltà e per gruppi di discipline, si terrà conto, nell'ambito dei criteri generali anche del numero degli appartenenti alle categorie di cui all'art. 58 per i quali le facoltà attestino la continuazione dell'attività di ricerca e che non abbiano, per anzianità, titolo a partecipare ai giudizi di idoneità".
- Il D.P.R. n. 748/1972 reca: "Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo".
Storico versioni
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