Art. 10

LEGGE 7 agosto 1990, n. 245

In vigore dal 5 set 1990
Istituzione della II Università di Napoli 1. È istituita, nell'area metropolitana di Napoli, la II Università. Essa è compresa fra quelle previste dall', secondo comma, n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni. 2. Con decreto del Ministro, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su parere conforme delle competenti commissioni parlamentari, sono dettate le disposizioni per disciplinare, secondo quanto previsto dagli , la costituzione delle facoltà e l'attivazione dei relativi corsi di laurea nonchè le modalità attuative delle previsioni del piano quadriennale di sviluppo 1986-1990, ivi compreso lo scorporo dall'Ateneo Federico II di Napoli della I facoltà di medicina ed il passaggio della stessa alla II Università, con le relative dotazioni organiche, scientifiche, didattiche e strumentali. Il decreto deve comunque prevedere che l'istituzione della II Università di Napoli avvenga contestualmente alla costituzione di più facoltà. Nota all': - Per l', secondo comma, n. 1), del citato regio decreto n. 1592/1933 vedi precedente nota all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1990-08-07;245#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo