Art. 13
LEGGE 7 agosto 1990, n. 245
In vigore dal 5 set 1990
Attuazione del riordinamento della facoltà di ingegneria
1. In prima applicazione della presente legge, il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 186 del 10 agosto 1989, recante modificazione all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea della facoltà di ingegneria (tabella XXIX), può essere attuato, ai sensi dell' dello stesso decreto, anche in deroga alle previsioni specifiche del piano quadriennale di sviluppo 1986-1990, ivi compreso il completamento dei bienni già attuati, senza incidere sulle risorse destinate all'attuazione del piano.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, l'ordinamento didattico dei corsi di laurea della facoltà di ingegneria di cui al decreto del Presidente della Repubblica citato al comma 1 sarà modificato in relazione alle norme sulla programmazione universitaria contenute nella presente legge.
Nota all':
- Il testo dell' del D.P.R. 20 maggio 1989 ("Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea della facoltà di ingegneria") è il seguente:
". Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto i Politecnici e le Università degli studi adegueranno l'ordinamento della facoltà in ingegneria e l'ordinamento didattico dei relativi corsi di laurea in conformità all'allegata tabella XXIX, con la procedura di cui all' del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592".
Storico versioni
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