Art. 18
LEGGE 4 agosto 1990, n. 240
In vigore dal 2 set 1990
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 17,5 miliardi per l'anno 1989, a lire 65 miliardi per l'anno 1990, a lire 45 miliardi per l'anno 1991 e a lire 107,5 miliardi per l'anno 1992 si provvede, quanto a lire 17,5 miliardi per il 1989 e a lire 25 miliardi per il 1990, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7306 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1989 ed al corrispondente capitolo per l'anno 1990, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all', comma 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e, quanto a lire 40 miliardi per il 1990, a lire 45 miliardi per il 1991 e a lire 107,5 miliardi per il 1992, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Interventi connessi con la realizzazione del piano generale dei trasporti in riferimento all'intermodalità".
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 4 agosto 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Nota all':
- Il testo dell', comma 20, della legge n. 67/1988 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988), è il seguente:
"CAPO III - Disposizioni per i settori dei trasporti
e delle telecomunicazioni
.
(Omissis).
20. Al fine di incentivare la realizzazione degli impianti fissi, sedi delle attività di interporto, è autorizzata la spesa di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 da effettuare secondo gli indirizzi del piano generale dei trasporti. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, sentito il comitato di cui all'art. 34 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, provvederà alla ripartizione delle somme stanziate e definirà i criteri specifici e le procedure per l'erogazione".
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