Art. 12

LEGGE 4 agosto 1990, n. 240

In vigore dal 2 set 1990
1. I contributi di cui all' sono pari al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno di competenza per l'acquisto di nuove unità di carico del tipo indicato alla lettera b) del comma 2 dell'. La misura del contributo è elevata al 40 per cento per le imprese o cooperative, anche riunite in consorzi, individuate secondo quanto indicato all', che al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello di presentazione della domanda di contributo siano proprietarie di un numero di unità di carico idonee al trasporto combinato superiore a 400, e per le cooperative, anche riunite in consorzi, che abbiano in numero superiore a 100 il complesso dei soci prestatori d'opera e dei dipendenti. 2. Ai soggetti di cui al comma 1 dell', che abbiano globalmente pagato nel quinquennio terminato il 31 dicembre 1989 corrispettivi per l'utilizzazione di servizi ferroviari del tipo indicato alla lettera a) del comma 2 dell' per un ammontare non inferiore a 8 miliardi di lire, è concesso un contributo erogabile nel triennio 1990-1992 in rate annuali proporzionali all'importo previsionale fissato per ciascun anno dalla presente legge. Il contributo è commisurato al 10 per cento dell'ammontare totale dei corrispettivi pagati per trasporti effettuati nel quinquennio terminato il 31 dicembre 1989 da reti ferroviarie di Paesi appartenenti alla Comunità economica europea, da società appartenenti all'UIRR o dalla società Intercontainer di Basilea. La concessione è subordinata alla presentazione di un programma pluriennale di rinnovo o potenziamento del parco di unità di carico idonee al trasporto combinato posseduto dai soggetti beneficiari, in misura non inferiore al 20 per cento della consistenza numerica di tale parco alla data di presentazione della domanda. Le unità di carico incluse in tale programma di rinnovo o potenziamento non potranno essere conteggiate agli effetti della determinazione del contributo di cui al comma 1 del presente articolo. 3. Le imprese beneficiarie, all'atto dell'erogazione delle rate, dovranno dimostrare di aver dato progressiva attuazione al programma di cui al comma 2.
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