Art. 13
LEGGE 4 agosto 1990, n. 240
In vigore dal 2 set 1990
1. Ai soggetti di cui al comma 1 dell' i quali, non possedendo il requisito di cui alla lettera b) del comma 2 dello stesso articolo, intendano dotarsi di un numero di unità di carico sufficiente per acquisire il requisito stesso entro il 1990, mediante l'acquisto di unità di carico del tipo indicato alla predetta lettera b) del comma 2 dell', possono richiedere la concessione di un contributo pari al 20 per cento della spesa.
2. Qualora le unità di carico per le quali sono stati concessi i contributi di cui agli , nonchè al comma 1 del presente articolo, venissero vendute ovvero utilizzate in difformità prima del decorso di cinque anni dalla data del loro acquisto, il contributo è revocato e il soggetto che ne abbia beneficiato sarà tenuto alla restituzione degli importi percepiti a tale titolo, maggiorati degli interessi conteggiati nella misura del tasso ufficiale di sconto.
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