Art. 11

LEGGE 4 agosto 1990, n. 240

In vigore dal 2 set 1990
1. Al fine di favorire lo sviluppo del trasporto intermodale e quindi di incrementare la produttività del sistema dei trasporti e di decongestionare la rete stradale ed autostradale nazionale, in conformità alle direttive del piano generale dei trasporti, il Ministro dei trasporti può concedere, nel quinquennio 1989-1993, alle imprese o cooperative di autotrasporto di cose in conto terzi, anche riunite in consorzi costituiti dopo il 31 dicembre 1988, nonchè alle imprese che controllino o siano controllate da imprese di autotrasporto di cose in conto terzi, che svolgano attività di trasporto combinato strada-rotaia, contributi straordinari per investimenti in unità di carico del tipo indicato alla lettera b) del comma 2. 2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla condizione che le imprese o cooperative, anche riunite in consorzi: a) abbiano pagato per trasporti effettuati da reti ferroviarie di Paesi appartenenti alla Comunità economica europea, da società appartenenti all'UIRR (Union Internationale Rail Route) o dalla società Intercontainer di Basilea, nel triennio precedente all'anno di presentazione della domanda di contributo, corrispettivi per un importo globale non inferiore a un miliardo di lire per l'utilizzazione di servizi ferroviari connessi all'esecuzione di trasporti combinati strada-rotaia in ambito nazionale e internazionale, relativamente a merci che abbiano quale provenienza originaria l'Italia e come destinazione finale un Paese appartenente alla Comunità economica europea, ovvero come destinazione finale l'Italia e quale provenienza originaria un Paese appartenente alla Comunità economica europea; b) siano proprietarie, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di contributo, di un numero, non inferiore a 100, di unità di carico idonee al trasporto combinato strada-rotaia del seguente tipo: semirimorchi con presa per pinze, sovrastrutture amovibili tipo UIC, carrozzerie intercambiabili per semirimorchi scomponibili, carri ferroviari atti al trasporto combinato, complessi bimodali. 3. Le unità di carico che impiegano tecnologie di refrigerazione senza l'utilizzo di gas clorofluorocarburi per il trasporto di derrate fresche, congelate o surgelate, sono ammesse prioritariamente, allo scopo di favorire sistemi non inquinanti, al contributo di cui al presente articolo.
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