Art. 15
LEGGE 4 agosto 1990, n. 240
In vigore dal 2 set 1990
1. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, su proposta del Ministro dei trasporti, determina, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione dei contributi di cui al presente capo.
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