Protocollo
Art. 9
Rappresentanti
In vigore dal 13 lug 1990
Rappresentanti
1) I rappresentanti degli Stati membri, nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza del luogo delle riunioni, fruiscono dei seguenti privilegi ed immunità:
a) immunità dall'arresto e dalla detenzione, nonché dalla confisca dei loro bagagli personali, tranne che in caso di delitto grave o di reato in flagranza;
b) immunità dalla giurisdizione, anche dopo il termine della loro missione per gli atti, comprese le parole e gli scritti, da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali; tale immunità tuttavia non è valida nei casi di infrazione al regolamento stradale commessa da un rappresentante di uno Stato membro, o di danni causati da un veicolo o altro mezzo di trasporto di sua proprietà o da esso condotto:
c) inviolabilità per tutti i loro documenti e carte ufficiali;
d) esenzione da ogni misura limitativa dell'immigrazione e da ogni formalità di registrazione degli stranieri;
e) analogo trattamento, per quanto concerne le regolamentazioni monetarie o quelle relative alle operazioni di cambio, di quello concesso ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea;
f) analogo trattamento, in materia doganale, per quanto riguarda i loro bagagli personali, di quello concesso ai rappresentanti di Governi stranieri in missione ufficiale temporanea.
2) I privilegi e le immunità sono concessi ai rappresentanti degli Stati membri, non per loro vantaggio personale, ma affinché possano esercitare con la massima indipendenza le loro funzioni presso EUMETSAT. Di conseguenza, uno Stato membro ha il dovere di revocare l'immunità di un rappresentante in tutti i casi in cui il mantenimento di detta immunità potrebbe ostacolare l'azione della giustizia ed in cui essa può essere revocata senza pregiudicare i fini per i quali è stata concessa.
3) Nessun Stato membro è tenuto a concedere privilegi ed immunità ai suoi rappresentanti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1990-06-23;176#art-p-9