Protocollo
Art. 7
Comunicazioni
In vigore dal 13 lug 1990
Comunicazioni
1) Per le sue comunicazioni ufficiali ed il trasferimento di tutti i documenti, l'EUMETSAT beneficia di un trattamento altrettanto favorevole di quello concesso da ogni Stato membro alle altre organizzazioni internazionali:
2) Per la trasmissione dei dati nell'ambito delle sue attività ufficiali, EUMETSAT beneficia, sul territorio di ogni Stato membro, di un trattamento altrettanto favorevole di quello concesso da tale Stato al proprio servizio meteorologico nazionale, tenuto conto degli impegni internazionali di tale Stato nell'ambito delle telecomunicazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1990-06-23;176#art-p-7