Protocollo

Art. 11

Il Direttore

In vigore dal 13 lug 1990
Il Direttore Oltre ai privilegi ed alle immunità concesse ai membri del personale ai sensi dell', il Direttore beneficia: a) dell'immunità dall'arresto e dalla detenzione, tranne che in caso di reato in flagranza; b) dell'immunità dalla giurisdizione e dagli atti esecutivi civili ed amministrativi concessa agli agenti diplomatici, tranne che in caso di danno causato da un veicolo di sua proprietà o da lui condotto; c) dell'immunità totale dalla giurisdizione penale, tranne che in caso di infrazione al regolamento del traffico stradale in cui sia implicato un veicolo di sua proprietà o da lui condotto, fatte salve le previsioni del paragrafo a) di cui sopra; d) di un trattamento, per quanto riguarda il controllo doganale dei suoi bagagli personali, identico a quello concesso agli agenti diplomatici.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1990-06-23;176#art-p-11

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