Protocollo

Art. 10

Membri del personale

In vigore dal 13 lug 1990
Membri del personale I membri del personale di EUMETSAT fruiscono dei seguenti privilegi ed immunità: a) immunità dalla giurisdizione, anche dopo aver cessato di essere al servizio di EUMETSAT per gli atti compresi le parole e gli scritti, compiuti nell'esercizio delle loro funzioni; detta immunità non è valida nel caso di infrazione al regolamento stradale commessa da un membro del personale o di danno causato da un veicolo o da un altro mezzo di trasporto di sua proprietà o da esso condotto: b) esonero da ogni obbligo relativo a servizi pubblici, compreso il servizio militare; c) inviolabilità per tutti i loro documenti e carte ufficiali; d) esonero per essi stessi e per i loro familiari conviventi, dalle disposizioni limitative dell'immigrazione, e che disciplinano la registrazione degli stranieri; e) analoghe agevolazioni di rimpatrio, per essi stessi e per i loro familiari conviventi, di quelle solitamente concesse in una situazione di crisi internazionale, ai membri del personale delle Organizzazioni internazionali; f) analogo trattamento, in materia di regolamentazione monetaria o relativa al controllo dei cambi, di quello solitamente concesso ai membri del personale delle organizzazioni internazionali; g) esonero da ogni tassa nazionale sulle retribuzioni ed emolumenti corrisposti dall'EUMETSAT, ad eccezione delle pensioni ed altre prestazioni analoghe corrisposte da EUMETSAT, a decorrere dalla data alla quale le retribuzioni di detti membri del personale sono soggette all'imposta prelevata da EUMETSAT per suo conto. Gli Stati membri si riservano il diritto di tener conto di dette retribuzioni ed emolumenti nel computo dell'importo delle imposte da percepire sui redditi provenienti da altre fonti; h) diritto di importare in franchigia i loro effetti personali ed il loro mobilio, ivi compresa un'autovettura al momento della loro entrata in funzione sul territorio di uno Stato membro, nonché diritto di esportarli in franchigia al momento della cessazione delle loro funzioni, fatte salve le condizioni previste dalle regole e dai regolamenti dello Stato membro in questione. I beni importati che sono esonerati in base alle disposizioni del presente paragrafo, possono essere venduti, affittati o prestati a titolo oneroso o gratuito unicamente alle condizioni stabilite dagli Stati Membri che hanno concesso le assenzioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1990-06-23;176#art-p-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo