Protocollo
Art. 5
Disposizioni fiscali e doganali
In vigore dal 13 lug 1990
Disposizioni fiscali e doganali
Nell'ambito delle sue attività ufficiali, EUMETSAT, i suoi beni e le sue entrate saranno esenti da tasse dirette.
2) Qualora degli acquisti o dei servizi di notevole importo, necessari alle attività ufficiale di EUMETSAT siano effettuati o utilizzati da quest'ultima ed il loro costo includa tasse o diritti, lo Stato membro che ha percepito dette tasse o diritti, adotta le adeguate disposizioni ai fini dell'esonero da dette tasse o diritti o del loro rimborso, sempre che queste ultime possano essere identificate.
3) Le merci importate e esportate da EUMETSAT, necessarie alle attività ufficiali, sono esonerate da ogni tassa e diritto d'importazione o di esportazione e non sono soggette nè à restrizioni all'importazione o all'esportazione, nè a divieto di importazione o di esportazione.
4) Le disposizioni del presente Articolo non si applicano alle imposte, diritti e tasse che costituiscono unicamente il corrispettivo di servizi resi.
5) I beni acquisiti o importati che sono esonerati in base alle disposizioni del presente Articolo, possono essere venduti, affittati, prestati o ceduti a titolo oneroso o gratuito unicamente alle condizioni fissate dagli Stati Membri che hanno concesso gli esoneri o i rimborsi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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