Protocollo
Art. 1
Uso di termini
In vigore dal 13 lug 1990
Ministero degli Affari Esteri
RISERVA DEL GOVERNO ITALIANO
Il Governo italiano si riserva la facoltà di non applicare ai funzionari di cittadinanza italiana o residenti permanente in territorio italiano l'esenzione da ogni imposta nazionale sugli stipendi e sugli emolumenti versati dall'EUMESTSAT, come previsto alla lettera g) dell'.
TRADUZIONE NON UFFICIALE
PROTOCOLLO RELATIVO AI PRIVILEGI
ED ALLE IMMUNITÀ DELL'ORGANIZZAZIONE EUROPEA
PER LA UTILIZZAZIONE DEI SATELLITI METEOROLOGICI
EUMETSAT
Gli Stati parte alla Convenzione per l'stituzione di una Organizzazione per l'utilizzazione di Satelliti Meteorologici (EUMETSAT), aperta alla firma a Ginevra il 24 maggio 1983 (qui di seguito denominata la "Convenzione");
DESIDERANDO definire i privilegi e le immunità in conformità con l' della Convezione;
AFFERMANDO che il fine dei privilegi e delle immunità stabilite nel presente Protocollo è di garantire una efficace esecuzione delle attività ufficiali di EUMETSAT;
HANNO CONVENUTO quanto segue:
Uso di termini
Ai fini del presente Protocollo:
a) per "Stato membro" si intende uno Stato parte alla Convenzione;
b) per "archivi" si intende tutta la documentazione, ivi compresa la corrispondenza, documenti, manoscritti, fotografie, films, registrazioni ottiche e magnetiche, registrazioni dati e programmi di elaboratori appartenenti all'EUMETSAT o da essa detenuti;
c) per "attività ufficiali" dell'EUMETSAT si intendono tutte le attività esercitate dall'EUMETSAT in conformità ai suoi obiettivi, come definite allo della Convenzione comprese le sue attività amministrative;
d) per "proprietà" si intende ogni cosa che possa essere soggetta ad un diritto di proprietà nonché a diritti contrattuali;
e) per "rappresentanti" degli Stati membri si intendono i rappresentanti ed i loro consiglieri;
f) per "membri del personale" si intendono il Direttore e tutte le persone impiegate da EUMETSAT, che hanno incarichi di ruolo e che sono soggetti al regolamento del personale di EUMETSAT;
g) per "esperto" si intende una persona diversa da un membro del personale, incaricata di svolgere una funzione specifica per conto di EUMETSAT e a sue spese.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1990-06-23;176#art-p-1