1. Quando sussista il fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1, comma 1, che potrebbe essere cagionato dall'interruzione o dalla alterazione del funzionamento dei servizi pubblici di cui all'articolo 1, conseguente all'esercizio dello sciopero o a forme di astensione collettiva di lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, su segnalazione della Commissione di garanzia ovvero, nei casi di necessità e urgenza, di propria iniziativa, informando previamente la Commissione di garanzia, il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato, se il conflitto ha rilevanza nazionale o interregionale, ovvero, negli altri casi, il prefetto o il corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale, informati i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, invitano le parti a desistere dai comportamenti che determinano la situazione di pericolo, esperiscono un tentativo di conciliazione, da esaurire nel più breve tempo possibile, e se il tentativo non riesce, adottano con ordinanza le misure necessarie a prevenire il pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1, comma 1.
2. L'ordinanza può disporre il differimento dell'astensione collettiva ad altra data, anche unificando astensioni collettive già proclamate, la riduzione della sua durata ovvero prescrivere l'osservanza da parte dei soggetti che la proclamano, dei singoli che vi aderiscono e delle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, di misure idonee ad assicurare livelli di funzionamento del servizio pubblico compatibili con la salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1, comma 1.
Qualora la Commissione di garanzia, nella sua segnalazione o successivamente, abbia formulato una proposta in ordine alle misure da adottare con l'ordinanza al fine di evitare il pregiudizio ai predetti diritti, l'autorità competente ne tiene conto. L'ordinanza è adottata non meno di quarantotto ore prima dell'inizio dell'astensione collettiva, salvo che sia ancora in corso il tentativo, di conciliazione o vi siano ragioni di urgenza, e deve specificare il periodo di tempo durante il quale i provvedimenti dovranno essere osservati dalle parti.
3. L'ordinanza viene portata a conoscenza dei destinatari mediante comunicazione da effettuare, a cura dell'autorità che l'ha emanata, ai soggetti che promuovono l'azione, alle amministrazioni o alle imprese erogatrici del servizio ed alle persone fisiche i cui nominativi siano eventualmente indicati nella stessa, nonchè mediante affissione nei luoghi di lavoro, da compiere a cura dell'amministrazione o dell'impresa erogatrice. Dell'ordinanza viene altresì data notizia mediante adeguate forme di pubblicazione sugli organi di stampa, nazionali o locali, o mediante diffusione attraverso la radio e la televisione.
4. Dei provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo, il Presidente del Consiglio dei ministri dà comunicazione alle Camere.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Pro
urn:nir:stato:legge:1990-06-12;146#art-8
In sintesi
La disposizione disciplina il potere di precettazione in caso di sciopero nei servizi pubblici. Quando sussiste un pericolo concreto per i diritti costituzionali, le autorità competenti (il Presidente del Consiglio, un Ministro delegato o il Prefetto) tentano anzitutto una conciliazione rapida tra le parti invitandole a desistere. Se il tentativo fallisce, l'autorità può emanare un'ordinanza che impone misure vincolanti, come il rinvio della protesta, la riduzione della sua durata o l'obbligo di garantire determinati livelli di servizio. Il provvedimento deve essere adottato di norma almeno 48 ore prima dell'inizio dell'astensione e comunicato formalmente a promotori, aziende erogatrici e lavoratori, oltre che diffuso tramite stampa, radio o televisione.
Perché esiste questa norma
La norma mira a prevenire il pericolo di un danno grave e imminente ai diritti fondamentali della persona garantiti dalla Costituzione, che potrebbe derivare dal blocco o dall'alterazione dei servizi pubblici essenziali a causa di scioperi o astensioni collettive.
A chi si applica
Si applica ai lavoratori dipendenti, autonomi, professionisti e piccoli imprenditori che proclamano o aderiscono a scioperi o astensioni, nonché alle amministrazioni e imprese che erogano servizi pubblici essenziali e alle autorità competenti ad adottare l'ordinanza.
Esempio pratico
In occasione di uno sciopero nazionale dei trasporti che rischia di bloccare le cure mediche urgenti, il Ministro competente esperisce un tentativo di conciliazione tra le parti. Poiché il tentativo non ha esito positivo, il Ministro emana un'ordinanza con cui riduce la durata della protesta a poche ore per garantire i livelli minimi del servizio essenziale.
Adempimenti e conseguenze
L'autorità deve tentare la conciliazione, informare gli enti indicati e comunicare i provvedimenti ai soggetti interessati e alle Camere; le amministrazioni e imprese erogatrici devono affiggere l'ordinanza nei luoghi di lavoro; i soggetti promotori, gli aderenti e le imprese sono obbligati a osservare le misure e i livelli di servizio prescritti nell'ordinanza per il periodo specificato.
Domande frequenti
Chi ha il potere di emanare l'ordinanza di precettazione?Il potere spetta al Presidente del Consiglio dei ministri (o a un Ministro delegato) se il conflitto ha rilevanza nazionale o interregionale, oppure al Prefetto (o organo corrispondente nelle regioni a statuto speciale) per i conflitti locali.
Cosa può disporre l'ordinanza adottata dall'autorità?Può stabilire il differimento dell'astensione collettiva ad altra data, la riduzione della sua durata oppure prescrivere misure idonee ad assicurare livelli minimi di funzionamento del servizio pubblico.
Con quale anticipo deve essere emanata e come viene resa nota l'ordinanza?Di regola è adottata almeno 48 ore prima dell'astensione (salvo urgenza o tentativo di conciliazione in corso) e viene comunicata a promotori, imprese ed eventuali persone fisiche indicate, affissa nei luoghi di lavoro e diffusa tramite stampa, radio e TV.
Termini chiave
tentativo di conciliazioneordinanzaastensione collettivaCommissione di garanziadifferimento
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.