Art. 11
LEGGE 12 giugno 1990, n. 146
In vigore dal 29 giu 1990
1. Sono abrogati gli articoli 330 e 333 del codice penale.
Nota all':
- Gli articoli 330 e 333 del codice penale concernevano, rispettivamente: "Abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavori" e "Abbandono individuale di un pubblico ufficio, servizio o lavoro".
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