Art. 11

LEGGE 12 giugno 1990, n. 146

In vigore dal 29 giu 1990
1. Sono abrogati gli articoli 330 e 333 del codice penale. Nota all': - Gli articoli 330 e 333 del codice penale concernevano, rispettivamente: "Abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavori" e "Abbandono individuale di un pubblico ufficio, servizio o lavoro".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1990-06-12;146#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 12 giugno 1990, n. 146 (Art. 11 Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge.) — Testo vigente | Portale Normativo