Art. 4

LEGGE 12 giugno 1990, n. 146

In vigore dal 1 gen 2013
1. I lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3 dell'articolo 2 o che, richiesti dell'effettuazione delle prestazioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, non prestino la propria consueta attività, sono soggetti a sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell'infrazione, con esclusione delle misure estintive del rapporto o di quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso. In caso di sanzioni disciplinari di carattere pecuniario, il relativo importo è versato dal datore di lavoro all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria. 2. Nei confronti delle organizzazioni dei lavoratori che proclamano uno sciopero, o ad esso aderiscono in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, sono sospesi i permessi sindacali retribuiti ovvero i contributi sindacali comunque trattenuti dalla retribuzione, ovvero entrambi, per la durata dell'astensione stessa e comunque per un ammontare economico complessivo non inferiore a euro 2.500 e non superiore a euro 50.000 tenuto conto della consistenza associativa, della gravità della violazione e della eventuale recidiva, nonchè della gravità degli effetti dello sciopero sul servizio pubblico. Le medesime organizzazioni sindacali possono altresì essere escluse dalle trattative alle quali partecipino per un periodo di due mesi dalla cessazione del comportamento. I contributi sindacali trattenuti sulla retribuzione sono devoluti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria. (1) 3. COMMA ABROGATO DALLA L. 11 APRILE 2000, N. 83. 4. I dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche e i legali rappresentanti delle imprese e degli enti che erogano i servizi pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, che non osservino le disposizioni previste dal comma 2 dell'articolo 2 o gli obblighi loro derivanti dagli accordi o contratti collettivi di cui allo stesso articolo 2, comma 2, o dalla regolazione provvisoria della Commissione di garanzia, o che non prestino correttamente l'informazione agli utenti di cui all'articolo 2, comma 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 50.000, tenuto conto della gravità della violazione, dell'eventuale recidiva, dell'incidenza di essa sull'insorgenza o sull'aggravamento di conflitti e del pregiudizio eventualmente arrecato agli utenti. Alla medesima sanzione sono soggetti le associazioni e gli organismi rappresentativi dei lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, in solido con i singoli lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, che aderendo alla protesta si siano astenuti dalle prestazioni, in caso di violazione dei codici di autoregolamentazione di cui all'articolo 2-bis, o della regolazione provvisoria della Commissione di garanzia e in ogni altro caso di violazione dell'articolo 2, comma 3. Nei casi precedenti, la sanzione viene applicata con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro. 4-bis. Qualora le sanzioni previste ai commi 2 e 4 non risultino applicabili, perchè le organizzazioni sindacali che hanno promosso lo sciopero o vi hanno aderito non fruiscono dei benefici di ordine patrimoniale di cui al comma 2 o non partecipano alle trattative, la Commissione di garanzia delibera in via sostitutiva una sanzione amministrativa pecuniaria a carico di coloro che rispondono legalmente per l'organizzazione sindacale responsabile, tenuto conto della consistenza associativa, della gravità della violazione e della eventuale recidiva, nonchè della gravità degli effetti dello sciopero sul servizio pubblico, da un minimo di euro 2.500 a un massimo di euro 50.000. La sanzione viene applicata con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro. 4-ter. Le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate nel massimo se l'astensione collettiva viene effettuata nonostante la delibera di invito della Commissione di garanzia emanata ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere c), d), e) ed h). 4-quater. Su richiesta delle parti interessate, delle associazioni degli utenti rappresentative ai sensi della legge 30 luglio 1998, n. 281, delle autorità nazionali o locali che vi abbiano interesse o di propria iniziativa, la Commissione di garanzia apre il procedimento di valutazione del comportamento delle organizzazioni sindacali che proclamano lo sciopero o vi aderiscono, o delle amministrazioni e delle imprese" interessate, ovvero delle associazioni o organismi di rappresentanza dei lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, nei casi di astensione collettiva di cui agli articoli 2 e 2-bis. L'apertura del procedimento viene notificata alle parti, che hanno trenta giorni per presentare osservazioni e per chiedere di essere sentite. Decorso tale termine e comunque non oltre sessanta giorni dall'apertura del procedimento, la Commissione formula la propria valutazione e, se valuta negativamente il comportamento, tenuto conto anche delle cause di insorgenza del conflitto, delibera le sanzioni ai sensi del presente articolo, indicando il termine entro il quale la delibera deve essere eseguita con avvertenza che dell'avvenuta esecuzione deve essere data comunicazione alla Commissione di garanzia nei trenta giorni successivi, cura la notifica della delibera alle parti interessate e, ove necessario, la trasmette alla direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro competente. 4-quinquies. L'INPS trasmette trimestralmente alla Commissione di garanzia i dati conoscitivi sulla devoluzione dei contributi sindacali per gli effetti di cui al comma 2. 4-sexies. I dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche ed i legali rappresentanti degli enti e delle imprese che nel termine indicato per l'esecuzione della delibera della Commissione di garanzia non applichino le sanzioni di cui al presente articolo, ovvero Che non forniscano nei successivi trenta giorni le informazioni di cui all'articolo 2, comma 6, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 a euro 1.000) per ogni giorno di ritardo ingiustificato. La sanzione amministrativa pecuniaria viene deliberata dalla Commissione di garanzia tenuto conto della gravità della violazione e della eventuale recidiva, ed applicata con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro, competente per territorio. (4) (5)
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In sintesi

L'articolo stabilisce conseguenze precise per chi non rispetta le regole sull'astensione dal lavoro nei servizi pubblici essenziali. I singoli lavoratori dipendenti che violano le prescrizioni o rifiutano le prestazioni richieste subiscono sanzioni disciplinari proporzionate, escluso il licenziamento o modifiche definitive del rapporto. Le organizzazioni sindacali inadempienti rischiano la sospensione dei permessi retribuiti, il blocco dei contributi sindacali devoluti all'INPS, l'esclusione temporanea dalle trattative e sanzioni sostitutive deliberate dalla Commissione di garanzia. I dirigenti pubblici, i legali rappresentanti delle imprese erogatrici, nonché le associazioni e i singoli lavoratori autonomi o professionisti che violano le regole o gli obblighi di informazione sono soggetti a sanzioni amministrative pecuniarie da 2.500 a 50.000 euro.

Perché esiste questa norma

La norma definisce il quadro sanzionatorio applicabile in caso di violazione delle regole sullo sciopero e sull'astensione dal lavoro nei servizi pubblici essenziali. Essa mira a garantire il rispetto degli obblighi di servizio e di corretta informazione a tutela degli utenti.

A chi si applica

Si applica ai lavoratori dipendenti, alle organizzazioni sindacali, ai dirigenti delle amministrazioni pubbliche, ai legali rappresentanti delle imprese ed enti erogatori di servizi pubblici essenziali, nonché ai lavoratori autonomi, professionisti, piccoli imprenditori e alle relative associazioni rappresentative.

Esempio pratico

Un dirigente di un'azienda che gestisce un servizio pubblico essenziale non fornisce la corretta informazione agli utenti in occasione di un'astensione dal lavoro: per tale condotta viene sanzionato dalla direzione provinciale del lavoro con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.500 e 50.000 euro. Parallelamente, i lavoratori che non garantiscono le consuete prestazioni loro richieste ricevono sanzioni disciplinari non estintive del rapporto.

Adempimenti e conseguenze

I lavoratori rischiano sanzioni disciplinari conservative (con importi pecuniari versati all'INPS); le organizzazioni sindacali rischiano la sospensione di permessi e contributi (da 2.500 a 50.000 euro), l'esclusione dalle trattative per due mesi o sanzioni deliberate dalla Commissione di garanzia; dirigenti, rappresentanti d'impresa e autonomi/organismi rappresentativi rischiano sanzioni amministrative da 2.500 a 50.000 euro.

Cosa è cambiato

Il comma 3 risulta formalmente abrogato dalla legge 11 aprile 2000, n. 83.

Domande frequenti

Un lavoratore dipendente può essere licenziato per aver violato le norme sullo sciopero previste dall'articolo?No, il testo esclude espressamente le misure disciplinari estintive del rapporto di lavoro o quelle che comportano mutamenti definitivi dello stesso.
A chi sono destinati gli importi derivanti dalle sanzioni pecuniarie applicate ai lavoratori e i contributi sindacali trattenuti?Vengono versati o devoluti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.
A quali sanzioni vanno incontro i dirigenti e i legali rappresentanti che non informano correttamente gli utenti?Sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 50.000 euro, applicata con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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