Art. 15
LEGGE 12 giugno 1990, n. 146
In vigore dal 29 giu 1990
1. All' della legge 29 marzo 1983, n. 93, il comma quinto è sostituito dal seguente:
"Il Governo è tenuto a verificare, come condizione per l'inizio delle procedure di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 12, che le organizzazioni sindacali di cui al precedente articolo 6 ed ai successivi abbiano adottato codici di autoregolamentazione del diritto di sciopero".
Nota all':
- Il testo dell' della citata legge n. 93/1983 (per il titolo v. nota all'art. 2), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:
" (Contenuto degli accordi sindacali in materia di pubblico impiego). - Gli accordi sindacali di cui ai precedenti articoli disciplinano tutti gli assegni fissi ed ogni altro emolumento, stabilendo comunque per questi ultimi i criteri di attribuzione in relazione a speciali contenuti della prestazione di lavoro e determinando in ogni caso l'incidenza sull'ammontare globale della spesa e la quota eventualmente destinata agli accordi di cui al successivo art. 14.
È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni ed agli enti pubblici cui l'accordo si riferisce di concedere trattamenti integrativi non previsti dall'accordo stesso e comunque comportanti oneri aggiuntivi.
Negli accordi devono essere definiti, su indicazione della delegazione della pubblica amministrazione, i seguenti elementi:
a) la individuazione del personale cui si riferisce il trattamento;
b) i costi unitari e gli oneri riflessi del suddetto trattamento;
c) la quantificazione della spesa.
Possono essere dettate, con i procedimenti e gli accordi di cui all', norme dirette a disciplinare le procedure per la prevenzione e il componimento dei conflitti di lavoro.
Il Governo è tenuto a verificare, come condizione per l'inizio delle procedure di cui agli articili 6, 7, 8, 9, 10 e 12, che le organizzazioni sindacali di cui al precedente art. 6 ed ai successivi abbiano adottato codici di autoregolamentazione del diritto di sciopero.
I codici di autoregolamentazione debbono essere allegati agli accordi di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 12".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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