Art. 17

LEGGE 12 giugno 1990, n. 146

In vigore dal 26 apr 2000
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 APRILE 2000, N. 83
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LEGGE 12 giugno 1990, n. 146 (Art. 17 Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge.) — Testo vigente | Portale Normativo