Convenzione

Art. 3

DEFINIZIONI

In vigore dal 6 set 1989
DEFINIZIONI 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: a) il termine "Pakistan" designa il Pakistan così come definito nella Costituzione della Repubblica islamica del Pakistan e comprende le zone al di fuori delle acque territoriali del Pakistan le quali in base alla legislazione pakistana costituiscono zone nelle quali possono essere esercitati i diritti del Pakistan con riguardo al fondo ed al sottosuolo marini ed alle loro risorse naturali; b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori delle acque territoriali italiane che, secondo la legislazione italiana relativa all'esplorazione ed allo sfruttamento delle risorse naturali, possono essere indicate come zone all'interno delle quali possono essere esercitati i diritti dell'Italia con riguardo al fondo ed al sottosuolo marini ed alle risorse naturali; c) i termini "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, l'Italia o il Pakistan; d) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini fiscali; e) il termine "persona" comprende una persona fisica, una società ed altra associazione di persone; f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designado, rispettivamente, un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; g) il termine "nazionali" designa; i) le persone fisiche che posseggono la nazionalità di uno Stato contraente; ii) le persone giuridiche, società di persone, associazioni ed altri enti costituiti in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente; h) per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa di uno degli Stati contraenti, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente; i) il termine "autorità competente" designa:- per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze; - per quanto concerne il Pakistan, l'Ufficio Centrale delle entrate (The Central Board of Revenue). 2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativamente alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
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urn:nir:stato:legge:1989-08-28;313#art-c-3

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