Convenzione

Art. 2

IMPOSTE CONSIDERATE

In vigore dal 6 set 1989
IMPOSTE CONSIDERATE 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno Stato contraente qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: a) per quanto concerne l'Italia: i)l'imposta su reddito delle persone fisiche, e ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte.(qui di seguito indicate qualìimposta italiana) b) per quanto concerne il Pakistan: - l'imposta sul reddito, (the income tax) - le sovrimposte, (the super tax) e - le addizionali (surcharge) (qui di seguito indicate quali "imposta pakistana") 4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti da parte di uno degli Stati contraenti o da parte del Governo dei territori cui la presente Convenzione è estesa in base all' della Convenzione medesima. Alla fine di ogni anno, le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche rilevanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
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urn:nir:stato:legge:1989-08-28;313#art-c-2

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