Convenzione
Art. 5
Stabile organizzazione
In vigore dal 6 set 1989
Stabile organizzazione
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) un'officina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;
g) un salone permanente di vendite;
h) un cantiere di costruzione, di installazione o di montaggio o una connessa attività di supervisione, quando tale cantiere, progetto o attività abbiano una durata superiore a sei mesi;
i) la prestazione di attività, comprese le attività di consulenza, da parte di un'impresa per mezzo di impiegati o di altro personale, quando le attività di tale natura si protraggono per lo stesso progetto o per progetti collegati nel Paese per un periodo o periodi cumulativamente superiori a tre mesi.
3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:
a) si fa uso di una installazione ai soli fini di depostito o di esposizione di merci appartenenti all'impresa;
b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito o di esposizione;
c) le merci appartenenti all'impresa sono immaganizzate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
4. Una persona che agisce in uno Stato contraente a nome o per conto di una impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un'agente che goda di uno status indipendente di cui al paragrafo 5 - è considerata "stabile organizzazione" in detto primo Stato se essa:
a) ha ed abitualmente esercita in detto Stato il potere di concludere contratti a nome o per conto dell'impresa, salvo che il caso in cui l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa; o
b) dispone abitualmente in detto primo Stato contraente di un deposito di merci dal quale abitualmente preleva merci per la consegna a nome o per conto dell'impresa stessa.
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha la stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscono nell'ambito della loro ordianaria attività. Tuttavia, se le attività di detto intermediario sono esercitate interamente o in parte per conto dell'impresa o di un gruppo di imprese controllate centralmente, esso non sarà considerato come un intermediario che goda di "uno status indipendente" ai fini del presente paragrafo.
6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dall'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attivita" in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per se motivo sufficiente per far considerare una aqualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.
Storico versioni
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