Convenzione
Art. 8
NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA
In vigore dal 6 set 1989
NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA
1. I redditi derivanti ad un'impresa di uno Stato contraente dall'esercizio; in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili in detto Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, i redditi derivanti ad una impresa di uno Stato contraente dall'esercizio di navi o di aeromobili nell'altro Stato sono imponibili in detto altro Stato, ma l'imposta così applicata deve essere ridotta del 50 per cento.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano parimenti ai redditi derivanti ad un'impresa di uno Stato contraente dalla partecipazione a un fondo comune ("pool"), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-08-28;313#art-c-8