Convenzione

Art. 10

DIVIDENDI

In vigore dal 6 set 1989
DIVIDENDI 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi, e in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è il beneficiario effettivo, l'imposta così applicata non può eccedere: a) il 15% dell'ammontare lordo dei dividendi se la società beneficiaria detiene direttamente almeno il 25% del capitale della società che paga i dividendi e quest'ultima esercita un'attività industriale b) il 25% dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi. 3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia un'attività professionale mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato secondo la propria legislazione. 5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividenti siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che il benefcario mantenga una stabile organizzazione o un base fissa in detto altro Stato, nè prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costitutiscano in tutto o in parte utili o redditi provenienti da detto altro Stato. 6. Le disposizioni del presente articolo non riguardano l'imposizione delle società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.
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urn:nir:stato:legge:1989-08-28;313#art-c-10

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