Convenzione

Art. 15

LAVORO SUBORDINATO

In vigore dal 6 set 1989
LAVORO SUBORDINATO 1. Salvo le disposizioni degli , i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente possono essere tassate in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo possono essere tassate in quest'altro Stato. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel detto primo Stato se: a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, (illeggibile) b) le remunerazioni sono pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, o c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato. 3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite in relazione ad un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale possono essere tassate nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
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urn:nir:stato:legge:1989-08-28;313#art-c-15

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