Convenzione
Art. 14
PROFESSIONI INDIPENDENTI
In vigore dal 6 set 1989
PROFESSIONI INDIPENDENTI
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di un'attività professionale o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato. Tuttavia, nelle seguenti circostanze detto reddito può essere tassato nell'altro Stato contraente e cioè:
a) se egli dispone abitualmente di una base fissa nell'altro Stato contraente per l'esercizio delle proprie attività; in tal caso, i redditi sono imponibili nell'altro Stato contraente ma unicamente nella misura in cui essi sono imputabili a detta base fissa; o
b) se egli soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi che ammontano o oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale; o
c) se le remunerazioni derivanti per prestazioni nell'altro Stato contraente a residenti di detto Stato contraente oltrepassano 75.000 rupie o l'equivalente in valuta italiana nel corso dell'anno fiscale, nonostante che il loro soggiorno in detto Stato non superi nel corso dell'anno fiscale un periodo o periodi che ammontano in totale a 183 giorni.
2. L'espressione "attività professionale" comprende, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-08-28;313#art-c-14