Art. 2

In vigore dal 4 giu 1989
1. Piena ed intera esecuzione è data alle convenzioni di cui all' a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, all' e all'articolo XXI delle convenzioni stesse.
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urn:nir:stato:legge:1989-05-08;208#art-rd-2

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