Art. 2
In vigore dal 4 giu 1989
1. Piena ed intera esecuzione è data alle convenzioni di cui all' a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, all' e all'articolo XXI delle convenzioni stesse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1989-05-08;208#art-rd-2