Art. 4

In vigore dal 4 giu 1989
1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 18 miliardi per ciascuno degli anni di durata della convenzione sull'aiuto alimentare, fa carico alle risorse sul bilancio dell'AIMA per l'aiuto pubblico ai Paesi in via di sviluppo.
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