Convenzione 2Parte III

Art. XXIII

Ritiro e riammissione

In vigore dal 4 giu 1989
ARTICOLO XXIII Ritiro e riammissione 1. Un membro potrà ritirarsi dalla presente convenzioni alla fine di ciascun anno, notificando per iscritto il suo ritiro al depositario almeno tre mesi prima della fine dell'anno in causa, ma non sarà dispensato da alcuno degli obblighi derivanti dalla presente convenzione non ancora adempiuti alla fine dello stesso anno. Detto membro notificherà simultaneamente la propria decisione al comitato. 2. Il membro che si ritira dalla presente convenzione potrà successivamente ridivenirne parte, notificando la sua decisione al comitato. Tuttavia, la riammissione è subordinata alla condizione che il membro in causa adempia integralmente i suoi obblighi annuali a decorrere dall'anno in cui ridiviene parte della presente convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1989-05-08;208#art-c-xxiii

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Ritiro e riammissione (Art. XXIII Ratifica ed esecuzione della convenzione 1986 sul commercio del grano e della convenzione 1986 sull'aiuto alimentare, aperte alla firma a New York dal 1 maggio al 30 giugno 1986.) — Testo vigente | Portale Normativo