Convenzione 2Parte III

Art. XXII

Durata, proroga e fine della convenzione

In vigore dal 4 giu 1989
ARTICOLO XXII Durata, proroga e fine della convenzione 1. Salvo che non sia prorogata in applicazione del paragrafo del presente articolo o che non via sia posto fine anticipatamente in applicazione del paragrafo 4, la presente convenzione resterà in vigore sino al 30 giugno 1989 incluso, a condizione che la convenzione sul commercio del grano del 1986 o una nuova convenzione sul commercio del grano sostitutiva di quest'ultima resti in vigore sino a tale data inclusa. 2. Il comitato potrà prorogare la presente convenzione oltre il 30 giugno 1989 per periodi successivi non superiori a due anni ciascuno, a condizione che la convenzione sul commercio del grano del 1986 o una nuova convenzione sul commercio del grano sostitutiva di quest'ultima resti in vigore sino alla fine del periodo di proroga. 3. Se la presente convenzione sarà prorogata in virtù del paragrafo 2 del presente articolo, i contributi annui dei membri di cui all'articolo III, paragrafo 3 potranno essere sottoposti a revisione da parte dei membri prima dell'entrata in vigore di ciascuna proroga. Gli obblighi individuali, nella loro forma così riveduta, rimarranno invariati per l'intera durata di ciascuna proroga. 4. Se verrà posto fine alla presente convenzione, il comitato continuerà ad esistere per il tempo indispensabile per procedere alla sua liquidazione ed eserciterà i poteri e le funzioni all'uopo necessari.
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